La classificazione in funzione della mutualità
Le cooperative vengono distinte in:
- società cooperative a mutualità prevalente;
- società cooperative a mutualità non prevalente.
L'art. 2512 c.c. individua la nozione di cooperativa a mutualità prevalente, collegandola alla prevalenza dello scambio mutualistico (cioè dello scambio che avviene tra cooperativa e soci) rispetto allo scambio non mutualistico (cioè allo scambio che avviene tra cooperativa e non soci). A tal fine, la norma identifica diverse tipologie di scambio, definendo per ciascuna una specifica condizione di prevalenza; in particolare sono considerate cooperative a mutualità prevalente quelle che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, del conferimento di beni e servizi da parte dei soci.
Per stabilire se le cooperative soddisfino in concreto tali condizioni, bisogna dunque avere riguardo alla tipologia di scambio da esse effettivamente posta in essere. L'art. 2513 c.c. (v. oltre) stabilisce quali regole seguire nell'ipotesi in cui una cooperativa ponga in essere più tipologie di scambio mutualistico.
Gli utili prodotti dalle cooperative confluiscono nel fondo di riserva indivisibile (cioè indisponibile ai soci), e il 3% degli stessi utili viene destinato ad appositi fondi mutualistici nazionali destinati ad incrementare la diffusione dell'impresa cooperativa, in modo particolare nelle aree a minor sviluppo.
Norme particolari vanno osservate nel caso delle cooperative di consumo, in quelle di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, nelle cooperative edilizie d'abitazione che intendono iscriversi all'Albo Nazionale (condizione necessaria per ottenere alcune forme di finanziamenti agevolati) e in talune forme di cooperative di solidarietà sociale.
2. I soci della cooperativa
La recente riforma del diritto societario, ormai operativa dal 1° gennaio 2004, ha in parte modificato il codice civile.
L’articolo 2522 c.c. al primo comma ci ricorda che per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Fino a qui niente di nuovo rispetto al vecchio codice. Appare però, al secondo comma, una grossa novità: può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci, quando i medesimi sono persone fisiche, e la società in questo caso “deve” adottare le norme della società a responsabilità limitata.
Questo passaggio segna la fine della piccola società cooperativa come concetto a se stante.
I soci di una cooperativa possono essere così classificati:
- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci volontari (solo per le cooperative sociali), che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- soci fruitori (solo per le cooperative sociali), che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa.
Il numero minimo di soci differisce da quello previsto per le cooperative in generale per particolari categorie di cooperative nel modo che segue:
- quelle di consumo necessitano di almeno 50 soci;
- quelle edilizie di abitazione che intendono iscriversi all'Albo nazionale, requisito per partecipare al finanziamento agevolato, necessitano di almeno 18 soci;
- per costituire una Banca di Credito Cooperativo, infine, sono richiesti almeno 200 soci.
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